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STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DEI GINECOLOGI
DEL CANTON TICINO
- AGCT -
1. Nome, sede, scopo
Art. 1
Sotto il nome “ Associazione dei ginecologi del Canton Ticino” è costituita una associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del CCS.
L’associazione ha sede presso il recapito professionale del Presidente di turno.
Art. 2
La società ha per scopo :
- l’aggiornamento continuo dei ginecologi del Canton Ticino con la collaborazione degli ospedali e delle cliniche nel Canton Ticino
- la tutela degli interessi professionali, morali ed economici dei ginecologi che praticano nel Canton Ticino;
- il promuovimento della collegialità e dei rapporti amichevoli fra i membri;
- il promuovimento e la salvaguardia del prestigio professionale.
2. Membri
Art. 3 a. Membri ordinari:
Ogni membro specialista FMH in ginecologia ed ostetricia residente e
esercitante nel Canton Ticino può essere socio ordinario.
b. Membri straordinari:
Possono essere ammessi come membri straordinari senza diritto di
voto gli specialisti FMH in ginecologia ed ostetricia residenti e
esercitanti fuori dal Cantone.
c. Membri onorari
Le persone che si rendono benemerite nei confronti dell’associazione
possono essere nominate membri onorari . Essi sono invitati alle
assemblee ma non hanno diritto di voto.
Art. 4
La domanda di ammissione dei nuovi soci è rivolta al Comitato il quale
la sottopone per approvazione all’assemblea. L’assemblea decide a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei votanti.
Art. 5
I membri ordinari e straordinari versano un contributo annuo la cui entità è fissata dall’assemblea generale.
I membri onorari sono dispensati dal pagamento del contributo.
Art. 6
Un membro può essere escluso per motivi gravi. La proposta di esclusione deve essere motivata per iscritto all’assemblea. La votazione sulla proposta avviene a scrutinio segreto. L’esclusione richiede il voto di 2/3 dei presenti aventi diritto di voto.
L ’avvenuta esclusione viene comunicata all’Ordine dei medici con le relative motivazioni.
3. Organizzazione
Art. 7
Gli organi della società sono:
- l’assemblea generale
- il Comitato
Art. 8
L’assemblea generale ordinaria si raduna un a volta all’anno nel corso
del primo semestre. Essa delibera in particolare sul rapporto di attività e sui conti.
L’avviso di convocazione è inviato ai membri per iscritto almeno 4 settimane prima della seduta, con la lista delle trattande.
Art. 9
Assemblee straordinarie vengono convocate, secondo le medesime formalità, dal Comitato in caso di necessità; oppure su domanda scritta formulata da almeno 1/5 dei membri (ordinari).
Il Comitato deve inviare l’avviso di convocazione dell’assemblea straordinaria, su domanda dei membri, entro 21 giorni all’inoltro di quella richiesta.
Art. 10
Le assemblee validamente convocate possono deliberare validamente indipendentemente dal numero di soci presenti.
Art. 11
Il Comitato è composto da almeno due membri (Presidente e Segretario cassiere), eletti dall’assemblea a maggioranza assoluta dei votanti ,per un periodo minimo di 2 anni ed un periodo massimo di 4 anni consecutivi , rinnovabili per elezione assembleare . In aggiunta al Presidente e al Segretario cassiere il comitato è costituito da altri membri, rappresentanti le sedi (ospedali e/o cliniche) di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio Il Comitato può deliberare in casi dove le trattande non abbiano rilevanza tale da giustificare la convocazione di una assemblea.
Art. 12
L’associazione è vincolata dalla firma singola del Presidente e, in caso di necessità da quella del Segretario-cassiere.
4. Modifica dello statuto e scioglimento
Art. 13
Questo statuto può essere modificato con decisione assembleare approvata da 2/3 dei votanti.
Art. 14
L’assemblea, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, può decidere lo scioglimento dell’associazione e la destinazione del patrimonio residuo dopo la liquidazione.
Questo statuto, che sostituisce ogni disposizione precedente, è stato approvato dall’assemblea generale del 9.5.2006 ed entra immediatamente in vigore.
Il Presidente: Il Segretario:
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